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MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI

lunedì 15 luglio 2019

 Il Decreto legge “SBLOCCA CANTIERI” (approvato il 18 aprile 2019 n. 32) è stato convertito nella Legge 14 giugno 2019 n. 55 entrata in vigore il 18 giugno 2019 ed ha apportato alcune significative modifiche al codice dei contratti pubblici.

In generale è stato previsto che entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 55/2019 il Governo dovrà adottare un regolamento Unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione al codice dei contratti pubblici. Tale Regolamento sostituirà le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2 (requisiti progettisti), 31, comma 5 compiti del RUP), 36, comma 7 (procedure sottosoglia UE), 89, comma 11 (elenco categorie SIOS), 111, commi 1 e 2 (verifica conformità e collaudo), 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2 (qualificazione, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali) che rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

Alcune delle novità del Decreto “SBLOCCA CANTIERI” non sono state introdotte attraverso una modifica delle corrispondenti disposizioni del codice dei contratti pubblici, ma attraverso una loro deroga disposta in via transitoria fino al 31 dicembre 2020 con l’impegno del Governo a presentare entro il 30 novembre 2020 alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

La sospensione dell’applicazione delle disposizioni vale per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

 

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