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EMERGENZA COVID-19

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE RATE MUTUI ACQUISTO PRIMA CASA IN CAPO A PERSONE FISICHE - DECRETO LEGGE N.9/2020 E DECRETO LEGGE N. 18/2020

venerdì 17 aprile 2020

Prot. Info 008-2020

 

                                                                                                                              Spett.li Cooperative Associate a
                                                                                                                              Confcooperative Insubria

                                                                                                                               Loro sedi

Como, 16/04/2020

 

EMERGENZA COVID-19 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE RATE MUTUI ACQUISTO PRIMA CASA IN CAPO A PERSONE FISICHE

DECRETO LEGGE N.9/2020 E DECRETO LEGGE N. 18/2020

 

La richiesta di sospensione delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa in capo a persone fisiche è prevista dai DL N.9 e N. 18/2020 e dai successivi provvedimenti attuativi.

Riteniamo che le cooperative possano trasmettere tale informazione ai propri lavoratori al fine di supportarli in questa difficile

 

Premessa

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Il DL n. 9/2020 contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il DL n. 18/2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19  ha introdotto la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo anche nei seguenti ulteriori casi:

  • Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

Per tali eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

  1. 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  2. 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  3. 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
  • fino al 17 dicembre 2020, riduzione media giornaliera del fatturato del lavoratore autonomo e libero professionista rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus

Il DL del 17/03/2020 ha altresì previsto, per tutti i casi di accesso al Fondo e senza limiti temporali, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il rimborso degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Il DL del 25/03/2020 (decreto attuativo dei DL n. 9 e n. 18 del 2020) ha stabilito le modalità di attuazione delle nuove ipotesi di sospensione del mutuo contenute nei predetti decreti prevedendo, tra l’altro, in deroga a quanto previsto dalla legge istitutiva del Fondo (L. n. 244/2007) che:

  • fino al 17 dicembre 2020, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • fino al 17 dicembre 2020, tutte le precedenti richieste di sospensione di cui il mutuo abbia fruito “ex lege” non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi.

Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi (il periodo di sospensione include anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la data di presentazione della domanda) oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo.

Le rate di ammortamento che eventualmente dovessero scadere a far data dalla presentazione della domanda e fino all’attivazione della sospensione, potranno essere conteggiate nel periodo di sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo è INDISPENSABILE che il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento del Fondo, collabori attivamente nella fase di presentazione della domanda di sospensione, fornendo subito alla banca che ha concesso il mutuo tutti i documenti necessari

Tutte le informazioni di dettaglio per l’accesso ai predetti benefici sono disponibili al seguente link:

https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/