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EMERGENZA COVID-19

EMERGENZA COVID-19

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DEI VERSAMENTI -  DECRETO LEGGE 08/04/2020 N. 23 – ARTT. 18, 19, 20, 21

sabato 11 aprile 2020

Prot. Info 007-2020

 

                                                                                                                              Spett.li Cooperative Associate a
                                                                                                                              Confcooperative Insubria

                                                                                                                               Loro sedi

Como, 10/04/2020 

EMERGENZA COVID-19 – NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DEI VERSAMENTI

DECRETO LEGGE 08/04/2020 N. 23 – ARTT. 18, 19, 20, 21


A seguito del protrarsi dell’emergenza COVID-19 il Legislatore ha emanato nuove disposizioni urgenti finalizzate, tra l’altro, all’accesso al credito per le imprese e alla sospensione dei versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi.

In particolare il c.d. “Decreto Liquidità” ha introdotto una sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilato, dei contributi previdenziali / premi INAIL e dell’IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020.

Per l’operatività della sospensione ha rilevanza:

− la dimensione del contribuente (ricavi / compensi 2019 non superiori / superiori a € 50 milioni);

− una diminuzione del fatturato / corrispettivi del mese di marzo / aprile 2020 (di almeno il 33% - 50%) rispetto a marzo / aprile 2019.

Sono altresì previste specifiche sospensioni per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019, per i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, nonché per gli enti non commerciali.

 

Le nuove sospensioni previste dal DL 23/2020 vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), per le quali rinviamo alla nostra precedente Info 003/2020.

Le nuove sospensioni sono applicabili:

  1. alla generalità dei soggetti, per i quali è disposta la “rimessione” in termini per i versamenti scaduti il 16.3 differiti fino al 20.3.2020 ad opera del DL n. 18/2020;

  2. ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 50 milioni ovvero superiori a tale importo) che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / contributi / IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020;

  3. ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all’IVA scadente nei mesi di aprile e maggio (questione non approfondita in questa Informativa).

     

    Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.03.2020

    Il DL 18/2020, datato 17 marzo 2020 (emanato, quindi, successivamente alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2020), aveva prorogato tutte le scadenze del 16.03.2020 al 20.03.2020.

    Per effetto del DL 23/2020 si considerano tempestivi i versamenti scadenti il 16.03.2020 anche se eseguiti entro il 16.04.2020.

    Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali), dalla tipologia di attività e dalla dimensione. Di conseguenza possono essere effettuati entro il 16.04.2020 i versamenti scaduti il 16.03 (inizialmente prorogati al 20.03.2020 e ad oggi non ancora eseguiti) relativi a:

  • IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019;

  • ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

  • ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;

  • tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (non dovuta dalle società cooperative);

  • contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

     

    Sospensione dei versamenti di Aprile e Maggio

    E’ prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;

  • con ricavi / compensi non superiori a Euro 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019,

    in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:

    – nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;

    – nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

    La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;

  • IVA;

  • contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

    I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.6.2020;

    ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

    La predetta sospensione opera anche a favore degli esercenti attività di impresa e lavoro autonomo, con sede in Italia, che hanno iniziato la predetta attività dall’01.04.2019 (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020).

    I soggetti con fatturato superiore a Euro 50 milioni dovranno dimostrare un calo di fatturato di almeno il 50%.

     

    ATTENZIONE

    Come precisato restano comunque valide le disposizioni di cui al DL 18/2020.

    Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

  • dall’art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);

  • dall’art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse  / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.),

    il DL n. 23/2020 in esame dispone che “restano ferme” le sospensioni già previste.

    Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo 02.03.2020 - 30.04.2020 relativi a:

  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;

  • versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

    Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

    I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.03 e 16.04 e IVA scaduta il 16.03) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);

    ovvero

  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

    Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.05.2020.

    ***

    Merita evidenziare che, come precisato nella Relazione illustrativa al DL n. 23/2020 in esame, la specifica sospensione (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 02.03.2020 - 30.04.2020 e dell’IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dai citati artt. 8 e 61, DL n. 18/2020 interessa i soggetti che “non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta dall’art. 18 del “nuovo” Decreto.

    Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione. A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all’IVA (in scadenza il 16.04.2020 e il 18.05.2020).

    Qualora i nuovi presupposti non risultino verificati, resterà applicabile, limitatamente ed alle condizioni previste dal DL 18/2020, la sospensione prevista da quest’ultimo decreto (vedasi, come detto, la nostra Info 003/2020, in relazione alla quale, per semplicità, si riporta in calce alla presente la relativa tabella riepilogativa).

     

    Sospensione della ritenuta dei soggetti con ricavi / compensi fino a Euro 400.000

    Per effetto di quanto stabilito dall’art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, a favore dei soggetti:

  • con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;

  • con ricavi / compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020, ossia in generale, nel 2019,

    il sostituto d’imposta poteva non operare la ritenuta d’acconto ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.03.2020 - 31.3.2020.

    A tal fine il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

  • non doveva aver sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato;

  • doveva rilasciare un’apposita dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

    Ora l’art. 19, DL n. 23/2020 abroga il citato comma 7 e prevede la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.03.2020 - 31.5.2020. A ciò si collega l’ulteriore verifica che “nel mese precedente” non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

    Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate):

  • in unica soluzione entro il 31.07.2020 (in precedenza, 31.05.2020);

    ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31.07.2020.

     

    Il versamento degli acconti IRES/IRAP di giugno 2020.

    L’art. 20 del DL 23/2020 consente di applicare, in sostituzione del c.d. “metodo storico”, il metodo di calcolo degli acconti “previsionale” a condizioni più favorevoli.

    In particolare non saranno applicate né sanzioni né interessi se l’acconto versato a giugno risulterà almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (che per le imprese con bilancio corrispondente all’anno solare, è il periodo di imposta 2020). 

LE SOSPENSIONI PREVISTE DAL DL 18/2020