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EMERGENZA COVID-19

EMERGENZA COVID-19

Primi aggiornamenti di carattere fiscale in ordine al Decreto Legge “Cura Italia”

giovedì 19 marzo 2020

Prot. Info 003-2020

                                                                                                                              Spett.li Cooperative Associate a
                                                                                                                              Confcooperative Insubria

                                                                                                                               Loro sedi


Como, 19/03/2020


EMERGENZA COVID-19

 

Care Cooperative,

forniamo i primi aggiornamenti di carattere fiscale in ordine al Decreto Legge “Cura Italia”, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Data la copiosità del provvedimento, rilasceremo più informative in relazione agli argomenti trattati dal provvedimento.

 

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia” (d’ora in avanti, anche “Decreto”), introduce una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per complessivi 25 miliardi, che va ad aggiungersi ai precedenti interventi confluiti nei decreti-legge n. 14 del 9 marzo 2020, n. 11 dell’8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo e n. 6 del 22 febbraio.

Le misure si muovono lungo quattro direttrici:

1) finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;

2) sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;

3) sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;

4) sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.

 

Di seguito, viene fornita una prima sintesi delle disposizioni inerenti il punto 4, attese le molteplici casistiche trattate dal Legislatore.

Non vengono fornite informazioni specifiche in ordine alle disposizioni attuate dal Legislatore per le zone di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni che per primi sono stati inclusi nella c.d. “zona rossa” (individuate nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

Misure fiscali inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali

Gli articoli da 60 a 62 del Titolo IV (“misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”) del Decreto disciplinano la sospensione di alcuni versamenti e adempimenti di natura tributaria e previdenziale. Come si vedrà fra breve, le misure adottate subiscono diversi criteri selettivi di tipo soggettivo, geografico, quantitativo e anche temporale.

Per comodità di immediato riscontro, di seguito si analizzano le misure recate dal decreto suddivise in base alle singole disposizioni.

 

Articolo 60 – Rimessione in termini per i versamenti

La disposizione contiene l’unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti.

La norma prevede una proroga assai limitata sotto il profilo temporale, rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Con specifico riferimento al versamento del saldo IVA, in scadenza il 16 marzo u.s. e rinviato dalla presente disposizione al 20 marzo 2020, si osserva che resta ferma la possibilità di effettuare detto versamento entro il 30 giugno 2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%. Infatti, il Decreto in esame non ha previsto alcuna disapplicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 6 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e 17, commi 1 e 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

 

Articolo 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

La disposizione sostanzialmente amplia l’ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali recata dal comma 1 dell’articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, individuando le seguenti ulteriori categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

- ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore): in tale fattispecie sono da intendersi RICOMPRESE tutte le cooperative sociali, Onlus di diritto;

 - imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

 

Per tutti questi soggetti (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, per i quali v. infra), è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi a:

- versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973);

- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

ATTENZIONE: alcuna proroga è prevista per il versamento delle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni, le cui scadenze restano quindi invariate (ovvero 20 marzo 2020).

I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, la sospensione dei già menzionati termini è prevista invece fino al 31 maggio 2020. I versamenti così sospesi andranno, in tal caso, effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche per questi ultimi soggetti, qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

Per tutti i soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso così come sopra individuati sono inoltre sospesi i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo.

Anche questi ultimi versamenti IVA andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere sempre dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, qualora si fosse già provveduto al versamento delle somme oggetto della presente sospensione, non sarà possibile richiederne il rimborso.

 

Articolo 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Il comma 1 dell’articolo in esame accorda una sospensione di alcuni adempimenti tributari applicabile a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Nello specifico, si prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Da quest’ultima sospensione sono esclusi:

- i termini relativi ai versamenti, in quanto trattati negli altri articoli e commi del provvedimento;

- i termini fissati per l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;

- i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, così come rideterminati dall’art. 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Gli adempimenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede una proroga di alcuni versamenti da autoliquidazione operante, tuttavia, con alcune limitazioni soggettive riferite in questo caso al volume dei ricavi e dei compensi (e non alla tipologia di attività commerciale esercitata).

Nello specifico, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta;

- trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;

- IVA;

- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

ATTENZIONE: alcuna proroga è prevista per il versamento delle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni, le cui scadenze restano quindi invariate (ovvero 20 marzo 2020).

 

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

 

Il comma 7 dell’articolo in esame prevede, infine, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), possono scegliere di non subire le ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 19737) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 marzo 2020.

A tal proposito, è utile sottolineare che in questo caso, la sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d’imposta, bensì l’effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituito). L’esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori interessati dal provvedimento di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il breve lasso temporale di riferimento.

L’opzione è peraltro esercitabile a condizione che nel mese precedente i medesimi soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi dell’opzione, i soggetti interessati devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto andrà versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, direttamente dai percettori delle somme in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle disposizioni analizzate.

Altre misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

 

Articolo 63 – Premio ai lavoratori dipendenti

L’articolo in commento prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (secondo la definizione di cui all’art. 49, comma 1, TUIR), con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato presso la propria sede di lavoro ordinaria.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro (sostituto d’imposta ex articoli 23 e 29 d.P.R. n. 600/1973) che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine previsto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

 

Articolo 64 – Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

L’articolo in commento, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, introduce un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Il comma 2 della norma rinvia le disposizioni di attuazione ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto in commento, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

 

Articolo 65 – Credito di imposta per botteghe e negozi

La disposizione in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

 

Articolo 66 – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

La norma è finalizzata a promuovere, anche tramite l’incentivo fiscale, le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento. L’importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro.

Con le stesse finalità, il successivo comma 2, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizione che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Lo stesso comma 2 prevede, altresì, che ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali siano deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle detrazioni e delle deduzioni relative alle erogazioni in natura di cui ai precedenti commi 1 e 2, il successivo comma 3 opera un rinvio al disposto degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro del 28 novembre 2019, che, rispettivamente, determinano i criteri per la valorizzazione dei beni oggetto della liberalità in ragione della loro natura (art. 3) e individuano la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni previste (art. 4).

 

Articolo 67 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

L’articolo in commento sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Per quanto attiene, poi, l’attività di consulenza, il primo comma, secondo periodo, della disposizione in esame, prevede la sospensione, sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa da parte del contribuente, alle istanze di interpello.

In relazione alle istanze di interpello di cui al comma 1, il successivo comma 2 stabilisce che, laddove tali istanze siano state presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, così come il termine previsto dal succitato art. 3 del D.Lgs. n. 156 del 2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a (ri)decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Sempre lo stesso comma 2, in considerazione della situazione emergenziale, stabilisce altresì che, per il solo periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata.

L’articolo si conclude prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 1598.

La disposizione stabilisce dunque una proroga fino al 31 dicembre 2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori aventi sede in tutto il territorio italiano in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

La norma dispone pertanto una proroga dei termini in favore degli Uffici che appare del tutto sproporzionata rispetto ai periodi di sospensione dei termini disposti in favore dei contribuenti.

 

Articolo 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

L’articolo in commento prevede al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 del DL n. 78/2010). Lo stesso comma precisa che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Viene, altresì, prevista l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015.

Nella disposizione manca, quindi, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli espressamente richiamati, ed in particolare manca l’indicazione delle comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dall’Agenzia delle entrate ai fini della liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 o derivanti dal controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973.

Allo stesso modo, non sembra siano state sospese le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 (anche quando la dilazione trae origine da un accertamento esecutivo), né le entrate tributarie e non tributarie riscosse dalle società iscritte nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali.

 

Il successivo comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’Unione Europea e della connessa IVA all’importazione (art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies del DL n. 16/2012), alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

 

Il comma 3 contempla, infine, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. “rottamazione-ter (art. 3, commi 2, lettera b), e 23, e art. 5, comma 1, lettera d), del DL n. 119 del 2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del DL n. 34 del 2019), nonché del termine del 31 marzo 2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (c.d. “saldo e stralcio”) (art. 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018).

Tali differimenti si rendono necessari in coerenza con il termine individuato dal comma 1 dell’articolo in commento.

 

Articolo 71 – Menzione per la rinuncia alle sospensioni

L’articolo prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una o più delle sospensioni dei versamenti previste dal titolo IV del Decreto (misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese) e dall’art. 37 (sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici) possono chiedere che del versamento dagli stessi effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.

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