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EMERGENZA COVID-19

EMERGENZA COVID-19

CONVENZIONE ABI IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL. N.18/2020

giovedì 2 aprile 2020

Prot. Info 006-2020

 

                                                                                                                              Spett.li Cooperative Associate a
                                                                                                                              Confcooperative Insubria

                                                                                                                               Loro sedi

Como, 02/04/2020

 

EMERGENZA COVID-19 - CONVENZIONE ABI IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL. N.18/2020

 

La Convenzione ABI in oggetto ha lo scopo di accelerare i tempi di pagamento dei trattamenti di integrazione al reddito, a fronte dell’emergenza COVID 19, attraverso l’anticipo delle banche ai lavoratori destinatari delle misure.

 

BANCHE ADERENTI

La Convenzione è aperta alla immediata applicazione da parte di tutte le Banche che ne danno comunicazione all’ABI.

 

MISURA DELL’ANTICIPAZIONE

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite la concessione di una apertura di credito a favore del singolo lavoratore correntista.

L’importo dell’anticipazione è quantificato forfetariamente in complessivi Euro 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore).

L’accordo prevede che detto importo sia riproporzionato in caso di rapporto a tempo parziale. Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale. L’apertura di credito verrà estinta con il versamento da parte dell’INPS alla Banca del trattamento di integrazione salariale. Il debito relativo a tale anticipazione, in ogni caso, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

 

DESTINATARI

L’anticipazione è rivolta a tutti i lavoratori, compresi i soci lavoratori, nonché i lavoratori agricoli e della pesca, destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. 18/2020, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.

E’ stata inoltre concordata l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18/2020, di cui sia richiesto il pagamento diretto. A tale proposito sarà opportuno verificare con le singole Banche il corretto utilizzo di uno dei tre gruppi di allegati (A, B e C) all’Accordo ABI, in relazione all’anticipazione FIS.

L’Accordo prevede altresì l’impegno a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per COVID-19 di cui all’art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020, erogato dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Inoltre, sussiste l’impegno a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l’anticipazione anche alle ipotesi di riduzione NON a zero ore. In questo momento non ci sono istruzioni né modelli per l’accesso all’anticipazione per le integrazioni al reddito diverse da zero ore: si invitano quindi i lavoratori interessati, anche per il tramite delle proprie cooperative, a rivolgersi direttamente alla propria banca di riferimento.

 

MODALITÀ OPERATIVE

I lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che applicano la Convenzione, anche per il tramite della loro azienda, corredata dalla relativa documentazione, secondo i modelli riportati in allegato all’Accordo (e alla presente Informativa), nonché secondo le procedure in uso presso la Banca coinvolta. Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali. In riferimento all’apertura di credito (per la quale le Banche potrebbero anche chiedere l’apertura di un apposito conto corrente), le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi aggiuntivi al lavoratore, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.

A tale proposito si segnala che, in sede di presentazione all’INPS da parte dell’azienda della documentazione per l’accesso agli ammortizzatori sociali con richiesta di pagamento diretto, i singoli lavoratori hanno già comunicato gli estremi del c/c sul quale ottenere l’accredito diretto da parte dell’Istituto. Occorrerà quindi segnalare alle Banche aderenti (alle quali i lavoratori si rivolgeranno) l’inopportunità di aprire appositi conti correnti al fine di evitare inutili aggravi burocratici (ripresentazione all’INPS di tutta la modulistica inerente il c/c di accredito di ogni singolo lavoratore).

È fatta salva la facoltà delle Banche di procedere all’apertura di credito, previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile. Viene riconosciuto, inoltre, il ruolo importante che potranno avere le Regioni e le Province Autonome nel contribuire all’accesso all’anticipazione, ad esempio, attraverso l’istituzione di “fondi di garanzia” a fronte dei debiti relativi alle anticipazioni medesime.

Si fa presente che i modelli da presentare alla banca devono essere sempre controfirmati dall’azienda.

Ai vari modelli da compilare, si aggiungono i seguenti documenti da allegare:

  • cedolino paga;

  • dichiarazione dell’azienda di aver provveduto all’inoltro della domanda di cigo/cigs/cigd/altro;

  • da inviare tramite PEC: la richiesta all’INPS di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell’importo relativo al contributo di cigs/cigo/cigd/altro.

     

    TERMINE DELL’ANTICIPAZIONE

    L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ovvero in caso di esito negativo della domanda (anche per indisponibilità delle risorse). I lavoratori e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

    In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine di sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

    In caso di inadempimento del lavoratore, la banca - salvo l’intervento di eventuali Fondi di Garanzia territoriali - comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato. Il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso i moduli allegati e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti.

    Vale evidenziare che sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro solo a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della convenzione, ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.

    Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni diverse da quelle descritte, con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dalla Convenzione e comunque fatte salve condizioni di miglior favore.

    La Convenzione scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto.

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    In allegato la seguente modulistica:

    • per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario ex Covid-19 (allegati A1, A2, A3, A4),

    • per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga ex Covid-19 (allegati B1, B2, B3, B4),

    • per le richieste di anticipazione dell’indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga per altre causali (allegati C1, C2, C3, C4).

Come precisato è necessario consultare le singole banche riceventi al fine di adattare tale modulistica nel caso la cooperativa abbia formulato la richiesta per il FIS.

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Stante l’attuale situazione di emergenza epidemiologica e le complessità da essa conseguenti, riteniamo che la procedura per l’accesso all’anticipazione non sia di così facile attuazione. Vi raccomandiamo pertanto di non affidarla ai singoli dipendenti, ma di supportare gli stessi nella predisposizione, compilazione e nell’invio (anche tramite pec) dei modelli.

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Tutte le Cooperative associate che necessitino di ulteriori chiarimenti in ordine all’Accordo sopra descritto potranno contattare il responsabile del servizio credito e finanzia dott. Carlo Montalbetti esclusivamente a mezzo email al seguente indirizzo:

montalbetti.ca@confcooperative.it