Prot. Info 009-2020
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Confcooperative Insubria
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Como, 29/05/2020
EMERGENZA COVID-19 – NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DEI VERSAMENTI
DECRETO LEGGE 19/05/2020 n. 34 – artt. 126 e 127
L’annunciato DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, è in vigore dal 19.5.2020.
Con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti i versamenti / adempimenti il Decreto contiene le seguenti novità:
RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO LEGGE 18/2020 - CURA ITALIA”
Il DL n. 18/2020 (vedasi ns. Info 007) aveva previsto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, entro il mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020.
Relativamente ai versamenti, la ripresa era stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all’1.6 essendo il 31.5 domenica).
In particolare l’effettuazione dei versamenti sospesi era stata prevista, senza sanzioni ed interessi:
-
in unica soluzione entro l’1.6.2020;
ovvero
-
in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall’1.6.2020.
Ora, l'art. 127, DL n. 34/2020 dispone:
-
la proroga dall’1.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti. Entro tale data va versato quanto dovuto:
– in unica soluzione;
-
– a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione / massimo 4 rate) va altresì effettuato il versamento delle ritenute non operate ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti della “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini);
-
l’estensione dal 31.5 al 30.6.2020 della sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Anche per tali soggetti i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020 (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020
È altresì prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2.3.2020 - 30.4.2020 a favore dei soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, ONLUS, ivi comprese quindi le cooperative sociali).
Merita evidenziare che il DL n. 34/2020 non è intervenuto a prorogare il termine di ripresa:
- dei versamenti scaduti il 16.3.2020 relativi a IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione è stata disposta dall’art. 60, DL n. 18/2020 e per i quali l’art. 21, DL n. 23/2020 ha disposto la rimessione in termini (per tutti) con differimento della ripresa dei versamenti sospesi dal 20.3.2020 al 16.4.2020;
- degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3.2020 - 31.5.2020, la cui sospensione è stata disposta dall’art. 62, comma 1, DL n. 18/2020. La relativa ripresa è fissata e confermata al 30.6.2020.
Quindi, i versamenti che risultavano sospesi ai sensi del DL 18 “Cura Italia” (e che quindi scadevano il 01/06/2020) sono così riepilogabili
(*) termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal DL n. 23/2020
(**) per l’IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all’1.6, è stato così prorogato in sede di
conversione del DL n. 18/2020
(***) introdotte in sede di conversione del DL n. 18/2020
Il DL n. 34/2020, con l'art. 126, comma 3, ha prorogato al 16.9.2020 anche l'effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2.2020 - 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dall'art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto).
RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO LEGGE 23/2020 – LIQUIDITA’”
L’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, aveva disposto la sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020.
L’effettuazione dei versamenti sospesi era stata prevista, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 30.6.2020;
ovvero
- in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Ora, con il DL n. 34/2020, è stata prorogata dal 30.6.2020 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi.
Entro tale data va versato quanto dovuto:
- in unica soluzione;
- a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.
Il differimento dal 30.6.2020 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi interessa anche i soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza relativamente a:
IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio la cui sospensione è riconosciuta:
-
– a prescindere dai ricavi / compensi 2019;
– in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e contributi previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.
Si rammenta che i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, ONLUS, comprese le cooperative sociali), qualora non fossero rientrate nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall’art. 18, DL n. 23/2020, hanno potuto usufruire della sospensione prevista dal citato DL n. 18/2020 fino al 30.4, con ripresa ora prorogata dall’1.6 al 16.9.2020 (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).
SOSPENSIONE DELLA RITENUTA DEI SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A EURO 400.000
Il DL n. 23/2020 ha ampliato il periodo di applicazione della disposizione contenuta nel citato DL n. 18/2020 prevedendo a favore dei soggetti che:
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hanno domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
-
nel 2019 hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000;
-
nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato,
la possibilità di richiedere al sostituto d’imposta la non applicazione della ritenuta d’acconto ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020 (nostra Info 007).
Il DL n. 34/2020 prevede ora il differimento dal 31.7.2020 al 16.9.2020 del versamento, senza sanzioni ed interessi, direttamente da parte del percipiente, delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta. Entro tale data occorrerà procedere al relativo versamento:
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in unica soluzione;
-
a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo
di 4 rate mensili.
ALTRE SOSPENSIONI
Il DL 34/2020 dispone altresì quanto segue.
Sono posticipati al 16.09.2020 i versamenti inerenti le comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 - art. 36-ter, DPR n. 600/73), scadenti nel periodo 08.03.2020 – 31.05.2020.
I versamenti andranno eseguiti in un’unica soluzione, o in 4 rate mensili scadenti il 16 di ogni mese.
Sono prorogati al 16.09.2020 (unica soluzione o 4 rate):
-
i termini di versamento delle somme in scadenza dal 09.05.2020 al 31.05.2020 dovute per i seguenti atti:
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atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97
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accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92
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accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92
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atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52, DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90
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atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, DPR n. 131/86
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atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione)
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avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/90, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell’imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61
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i termini di versamento delle somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate.
Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 31.08.2020 inerenti:
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cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
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avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
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atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
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atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
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atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.
I versamenti dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 30.09.2020.
I piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, la decadenza dal beneficio della rateazione (con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto) si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.
Non determina l’inefficacia della definizione il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento:
– alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione”);
– al c.d. “stralcio e saldo”;
– alla definizione prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica,
qualora il versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10.12.2020. A tale termine non si applica la “tolleranza” di 5 giorni ai fini dell’effettuazione del versamento.