EMERGENZA COVID-19
DECRETO LEGGE 19/05/2020 n. 34
E’ entrato in vigore il DL “Rilancio” contenente una molteplicità di interventi nei più svariati settori.
Eureka si occuperà, per le proprie cooperative clienti, di assistere le imprese nell’analisi delle specifiche agevolazioni di volta in volta fruibili, anche alla luce delle dettagliate ed ulteriori indicazioni che saranno contenute nei numerosi decreti attuativi, provvedimenti e circolari esplicative che sono in corso di predisposizione da parte degli enti competenti.
Di seguito, quindi, una prima generale disamina dei principali interventi, senza pretesa di esaustività ma con lo specifico scopo di fornire una panoramica complessiva degli stessi.
Ricordiamo che sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente un vademecum in “slide” per una ulteriore sintesi delle principali misure.
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio_vv29052020.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f)
Ricordiamo che, alla data odierna, risultano attivate le sole disposizioni di cui agli articoli 25 e 28. Il Decreto, infatti, prevede la necessità di adozione di ben 102 provvedimenti e decreti attuativi.
In ROSSO risultano evidenziate le disposizioni di più immediato e diretto interesse delle imprese cooperative
1) Donazioni anti spreco – modificato l’elenco dei prodotti non tassati
Articolo 10, comma 2
È stato modificato l’elenco dei prodotti che l’articolo 71-bis del D.L. n. 18 del 2020 aveva inserito tra i beni che - ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 166 del 2016 - se ceduti gratuitamente, nel rispetto di determinate specifiche condizioni, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del TUIR.
Questo l’elenco dei nuovi prodotti (sottolineati quelli che differiscono dall’elenco precedente): prodotti tessili e di abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.
2) Irap - abbuono del saldo 2019 e dell’acconto 2020
Articolo 24
I soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 non devono versare:
- il saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019; resta fermo il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
- la 1° rata dell’acconto Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, che, si ricorda, è pari al:
➢ 40% per la generalità dei soggetti prevista dall’articolo 17, comma 3, del DPR n. 435 del 2001, ovvero
➢ 50% per i soggetti ISA previsti dall’articolo 58 del DL n. 124 del 2019.
L’importo del versamento in acconto per il 2020 non effettuato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 (imprese di assicurazione) e 10-bis (imprese che adoperano il metodo retributivo) del DLGS n. 446 del 1997, nonché dai soggetti (intermediari finanziari, nonché holding industriali e commerciali e soggetti assimilati) di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
3) Contributo a fondo perduto alle imprese
Articolo 25
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e soggetti titolari di reddito agrario. Il contributo riguarda le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.
In particolare, l’agevolazione spetta esclusivamente:
- ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR non superiori a 5.000.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020;
- ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR.
Rientrano, inoltre, tra i possibili beneficiari del contributo anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo non spetta, in ogni caso:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Requisiti
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Misura del contributo
Il contributo è determinato applicando una delle seguenti percentuali, in base al fatturato del periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:
- 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020;
- 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020;
- 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020.
A partire dal 15 giugno 2020 sarà possibile presentare l’istanza telematica per la richiesta del contributo.
La richiesta per le cooperative i cui servizi fiscali sono in carico a Eureka SRL sarà eseguita direttamente.
4) Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Articolo 26
Sono stati istituiti 2 diversi crediti d’imposta collegati ad aumenti del capitale di società di capitali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR. L’agevolazione è riconosciuta sia ai sottoscrittori, sia alle società che incrementano il capitale sociale
5) Credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Articolo 28
Alle imprese con ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.20, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Alle strutture alberghiere e agrituristiche il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione, di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda
Il credito d’imposta – in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo – spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Condizioni
Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni e sarà cedibile al locatario o a terzi (cfr. art. 122 del decreto).
Non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del DL n. 18 del 2020, in relazione alle medesime spese sostenute.
6) Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative
Articolo 38
Per sostenere le start up innovative, per l’anno 2020, sono destinati 10 milioni di euro per la concessione a queste ultime di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Per le medesime finalità, al Fondo di sostegno al venture capital sono assegnate risorse aggiuntive.
Ulteriori agevolazioni sono concesse a favore dei soggetti che investono nel capitale di start up innovative.
7) Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento
Articolo 50
È stato prorogato al 31.12.2020 il termine originariamente previsto al 30.6.2020 per la consegna del bene strumentale, il cui ordine era stato accettato entro il 31.12.2019 e per il quale era stato pagato un acconto pari al 20%, per ottenere il riconoscimento della maggiorazione del costo ai fini del calcolo delle quote di ammortamento cd. “Superammortamento” di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34 del 2019.
8) Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Articoli 119 e 121
Passa al 110%, con riferimento alle spese sostenute dall’1/7/20 al 31/12/21, l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Il beneficio può essere fruito in 5 rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure con lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
Soggetti
Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale (voglio approfondire)
9) Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Articolo 120
Agli esercenti attività d’impresa, arte e professione, in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 al decreto legge), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione a:
- interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza;
- investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
10) Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
Articolo 121
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi seguenti possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
✓ per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
✓ per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le opzioni trovano applicazione per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficienza energetica;
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
e) installazione di impianti fotovoltaici, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 9.7.1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Le modalità attuative saranno individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
11) Cessione dei crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza sanitaria
Articolo 122
Dal 19.5.2020 e fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti:
- credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del DL n. 18 del 2020;
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del DL 34 del 2020;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del DL n. 34 del 2020;
- credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del D.L. n. 34 del 2020.
La cessione può avvenire anche in favore di istituti di credito o altri intermediari finanziari.
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione in F24.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definirà le modalità attuative delle disposizioni.
12) Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione di emergenze epidemiologiche
Articolo 124
Prevista, a regime, l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le cessioni di strumenti sanitari espressamente individuati per la prevenzione e il contrasto di emergenze epidemiologiche.
In deroga al meccanismo di funzionamento del tributo, per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per le cessioni dei medesimi beni, effettuate entro il 31/12/20, è prevista l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta.
13) Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Articolo 125
Alle imprese, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200.000.000 euro per il 2020.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24 e può essere ceduto a terzi ai sensi dell’art. 122 del DL n. 34 del 2020.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Disposizioni analoghe abrogate
Sono abrogate le disposizioni dell’articolo 64 del DL n. 18 del 2020, che hanno introdotto un credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dell’articolo 30 del DL n. 23 del
2020 che hanno previsto l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
14) Proroghe della sospensione dei versamenti
Articolo 126-127
Differiti una serie di versamenti per molti dei quali la scadenza del periodo di sospensione introdotta da precedenti provvedimenti è stata ulteriormente prorogata. Si rinvia alla nostra precedente Informativa 009/2020.
15) Salvaguardia del trattamento integrativo
Articolo 128
Per l’anno 2020, il “bonus Renzi” di 80 euro (articolo 13, comma 1-bis, Tuir) e il trattamento integrativo di 100 euro che lo sostituirà dal prossimo 1/7 (articolo 1, D.L. n. 3/2020) spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all’emergenza sanitaria.
16) Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Articolo 140
Non si applicano le sanzioni fino all’1.1.21 per gli operatori che non sono in grado di dotarsi entro l’1.7.20 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
Resta fermo tuttavia l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi
17) Lotteria dei corrispettivi
Articolo 141
È differito di sei mesi, dall’1.7.20 all’1.1.21, anche l’avvio della “lotteria dei corrispettivi”; conseguentemente al rinvio dell’obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico.
18) Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Articolo 143
Slitta l’applicazione della procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio senza l’annotazione di assolvimento dell’imposta e la disciplina sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto. La nuova procedura si applicherà alle fatture inviate a partire dall’1.1.2021.
19) Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
Articolo 144
Rinviato al 16.9.20, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli “avvisi bonari”, ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle
dichiarazioni (articoli 2, 3 e 3-bis, D.lgs. n. 462/1997), in scadenza tra l’8.3 e il 31.5.2020. Si potrà versare in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di settembre.
20) Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
Articolo 145
Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973.
21) Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 per il 2020
Articolo 147
Per il 2020, il limite di 700.000 euro di utilizzo dei crediti d’imposta previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388 del 2000 è elevato a 1.000.000 euro.
22) ISA – Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale
Articolo 148
Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale:
- saranno definite specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;
- potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;
- i termini per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31.3 e al 30.4 dell’anno successivo a quello di applicazione.
- nella definizione delle strategie di controllo, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, l’Agenzia delle entrate e la G.d.F. tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019.
23) Somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta – sospensione dei versamenti
Articolo 149
Sono prorogati al 16.9.2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
- atti di accertamento con adesione;
- accordo conciliativo;
- accordo di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- atti di recupero crediti indebitamente utilizzati in compensazione;
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.
La proroga si applica con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020.
24) Sospensioni dei pignoramenti presso terzi dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni
Articolo 152
Tra il 19.5.2020 e il 31.8.2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del DLGS n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente al 19.5.2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione
25) Sospensione delle verifiche
Articolo 153
Decretata, per il periodo dall’8.3 al 31.8.2020 la non applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. In base a tale norma, la Pubblica amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5mila euro, verifica presso l’agente della riscossione se il creditore è inadempiente in relazione a debiti, per un ammontare complessivo pari almeno a quell’importo, derivanti da cartelle di pagamento e, in caso affermativo, blocca il pagamento per 60 giorni.
26) Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
Articolo 154
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8.3 al 31.8.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate di cui agli artt. 29 e avvisi esecutivi di addebito INPS di cui all’articolo 30 del DL n. 78/2010.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.9.2020.
Piani di rateizzazione
Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del DPR n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.
Rottamazioni
Per i medesimi soggetti sono differiti al 31.5.20 alcuni termini fissati al 28.2 relativi a istituti agevolativi dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni (rottamazioni) di cui:
- agli articoli 3 e 5 del DL n. 119 del 2018;
- all’articolo 16-bis del DL n. 34 del 2019;
- all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge n. 145 del 2018;
non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10.12.2020.
Relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973.
27) Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019
Articolo 156
Per accelerare le procedure di erogazione del contributo, anticipando al 2020 l’erogazione del 5 per mille dell’Irpef relativo all’esercizio finanziario 2019, nel ripartire le risorse in base alle scelte dei contribuenti non si terrà conto né delle dichiarazioni presentate in ritardo né di quelle integrative. Gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi saranno pubblicati sul sito delle Entrate entro il 31.7 e le somme verranno erogate entro il 31.10.2020.
28) Proroga dei termini di notifica degli atti
Articolo 157
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza – calcolati senza tener conto del periodo di sospensione (8.3 – 31.5.2020) di cui all’articolo 67, comma 1, del DL n. 18 del 2020 – scadono tra l’8.3.2020 ed il 31.12.2020, sono:
- emessi entro il 31.12.2020; e
- notificati tra il 1.1 e il 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Dall’8.3 al 31.12.2020 non saranno inviati i seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
b) comunicazioni di cui all’articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972;
c) inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del DL n. 78 del 2010;
d) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;
e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari.
Previste proroghe anche per la notifica delle cartelle di pagamento.
29) Tax credit vacanze
Articolo 176
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dall’1.7.2020 al 31.12.20, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast.
Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Modalità applicative
Le modalità applicative, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A., saranno individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’INPS e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
30) Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
Articolo 177
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) per:
✓ immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
✓ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
31) Agevolazioni Tosap e canone occupazione suolo pubblico
Articolo 181
Le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1.5 al 31.10.2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone di cui all’articolo 63 del DLGS n. 446 del 1997.
Previste semplificazioni per la presentazione di nuove domande.
32) Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari – modificata ancora la misura dell’agevolazione
Articolo 186
L’articolo 57-bis del DL n. 50 del 2017 ha introdotto per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, incrementali rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, possono accedere a un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. L’incremento rispetto agli investimenti dell’anno precedente deve essere almeno dell’1%.
È stato ora stabilito che limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, entro il limite di 60.000.000 euro che costituisce tetto di spesa.
Per l’anno 2020, la comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta di cui all’articolo 5, comma 1, del DPCM 16.5.2018 è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30.9. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31.3.2020 restano comunque valide.
33) Iva giornali
Articolo 187
Soltanto per il 2020 per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’Iva di cui all’art. 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 si può applicare, in deroga a tale disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
34) Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali
Articolo 188
Per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta dell’8% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24.000.000 euro che costituisce tetto di spesa.
Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016 e di cui al DLGS n. 70 del 2017
35) Bonus una tantum edicole
Articolo 189
Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a €500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020.
36) Credito d’imposta per i servizi digitali
Articolo 190
Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d’imposta del 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
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Il decreto contiene inoltre norme finalizzate a rifinanziare e modificare le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.
In sintesi:
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proroga, rifinanziamento e significative modifiche alla disciplina degli ammortizzatori CIGO, FIS, CISOA, CIG in deroga con interventi, tutti da monitorare all’atto pratico tra cui in particolare:
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nuove domande CIG in deroga concesse da INPS e non più da Regioni;
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possibilità che INPS paghi direttamente acconto del 40% delle ore di cassa autorizzate per le nuove domande di CIGO/FIS/CISOA o di CIG in DEROGA presentate dal 18 giugno p.v. (30 giorni da entrata in vigore);
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reintrodotto per accesso al FIS l’obbligo di informativa, consultazione ed esame congiunto con sindacato;
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proroga, rifinanziamento e in alcuni casi riformulazione dei congedi per i lavoratori e delle indennità già previste dal D.L. 18/2020, con l’estensione delle medesime anche a nuovi soggetti (es. stagionali di altri settori, lavoratori intermittenti - compresi quelli dello spettacolo - e lavoratori sportivi);
nuove misure in materia di sicurezza sul lavoro che contemplano sia incentivi INAIL e consolidamento dei crediti di imposta per imprese che affrontano interventi e costi (sanificazione, DPI, adeguamento locali), sia nuovi oneri, soprattutto per PMI, relativi ad una funzione di
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sorveglianza sanitaria straordinaria legata all’emergenza attribuita ai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori più esposti e a rischio contagio;
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introduzione di un fondo nuove competenze (230 milioni) per una possibile copertura del costo del lavoro del personale occupato in formazione a seguito accordi sindacali fatti al secondo livello con oggetto la rimodulazione dell’orario di lavoro. Il nuovo Fondo prevede anche l’eventuale coinvolgimento con apporto di risorse dei fondi interprofessionali;
possibilità di proroga e rinnovo fino al 30 agosto 2020 senza causale per contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020, in deroga alle norme generali (risponde molto parzialmente ad alcune nostre richieste di flessibilità);
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procedura per emersione rapporti di lavoro in agricoltura, per servizi di assistenza rivolti a non autosufficienti e per lavoro domestico;
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sospensione licenziamenti fino al 17 agosto 2020 (totale 5 mesi);
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fino alla fine dell’emergenza, stabilita per il momento al 31 luglio 2020, viene introdotto il diritto al lavoro agile per i lavoratori con figli minori di 14 anni, solo se le caratteristiche della prestazione siano compatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa in tale modalità.