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EMERGENZA COVID-19

EMERGENZA COVID-19

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

lunedì 23 novembre 2020
Prot. Info 013-2020

Spett.li Cooperative Associate a

Confcooperative Insubria

               Loro sedi

Como, 19/11/2020

EMERGENZA COVID-19

 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” 

DECRETO LEGGE “RISTORI” del 28 ottobre 2020, n. 137

(G.U. n.269 del 28.10.2020)

Entrata in vigore: 29.10.2020 

1)             Contributo a fondo perduto - operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Articolo 1

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

-    con partita Iva attiva al 25.10.2020;

-    che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati nell'Allegato 1 al decreto (modificato dall’allegato 1 al DL n. 149 del 2020 “RISTORI BIS”) rientranti nei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (vedi tabella delle attività beneficiarie).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25.10.2020; sostituisce il corrispondente contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL n. 34 del 2020 (abrogato) previsto dal cd. Decreto Rilancio per le imprese, i lavoratori autonomi, i titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b), del Tuir o compensi di cui all’art. 54, co. 1, del Tuir non superiori a 5.000.000 euro nel 2019.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1.1.2019.

Accesso al contributo

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del DL n. 34 del 2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del DL n. 34 del 2020, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10.6.2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

-       per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del DL n. 34 del 2020, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del DL n. 34 del 2020;

-       per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del DL n. 34 del 2020 e che hanno attivato la partita IVA a partire dall’1.1.2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

-       per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del DL n. 34 del 2020 - l'ammontare del contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del DL n. 34 del 2020 (che prevedono l’applicazione di una percentuale del 20%, 15% o 10% - a seconda dell’importo dei ricavi del periodo d’imposta precedente); qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5.000.000 euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al decreto (vedi tabella sotto riportata).

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Disposizioni attuative

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della disposizione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del D.L. n. 34 del 2020.

Limiti

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Abrogazioni

È abrogato l'articolo 25-bis del DL n. 34 del 2020 che ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese, i lavoratori autonomi, i titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir con ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir o compensi di cui all’art. 54, co. 1, del Tuir non superiori a 5.000.000 euro nel 2019.

2)             Sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali

Articolo 6

L’articolo 91 del D.L. 104 del 2020 ha istituito un'apposita sezione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del DL n. 251 del 1981 volta a supportare i processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Le iniziative di supporto possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, 

modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017.

È stato ora stabilito che beneficiari degli interventi di sostegno del fondo possono essere anche imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

È stato, inoltre, previsto che per detti soggetti, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest S.p.A., contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1.3.20 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni che saranno stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017. 

3)             Contributi a fondo perduto alle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Articolo 7

Sono previsti contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. I contributi sono riconosciuti:

-          nel limite complessivo di 100.000.000 euro per l'anno 2020;

-          nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni. In particolare, per quanto concerne i limiti imposti dalla UE, l'importo dell'aiuto per impresa, in questo caso, non può superare:

Ø  100.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

Ø  120.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Con un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali saranno definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. 

4)             Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Articolo 8

Per le imprese che operano nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al decreto (modificato dall’allegato 1 al DL n. 149 del 2020 “RISTORI BIS”)  (vedi tabella delle attività beneficiarie), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del DL n. 34 del 2020, spetta anche con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

In particolare, per quanto concerne i limiti imposti dalla UE, l'importo dell'aiuto per impresa non può superare:

-          100.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

-          120.000 euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

-          800.000 euro per quanto concerne le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Ricordiamo che l’articolo 28 del cd. Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing (operativo) o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta spetta anche:

-       agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, in relazione al canone di locazione, di leasing (operativo) o di concessione, di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale;

-       alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo – il credito spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Per i soggetti ricompresi nell’allegato, come prima detto, il credito alle medesime condizioni è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

 5)             Cancellazione della 2° rata IMU

Articolo 9

Per il 2020, non è dovuta la 2° rata dell'IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto (modificato dall’allegato 1 al DL n. 149 del 2020 “RISTORI BIS”) (vedi tabella delle attività beneficiarie), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche come più sopra dettagliato.

Resta ferma la corrispondente esenzione dalla 2° rata 2020 dell’IMU per gli immobili dei settori del turismo e dello spettacolo prevista dall’articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020. Ricordiamo che, in particolare, la citata disposizione del DL “Agosto” prevede che per il 2020, non è dovuta la 2° rata dell'IMU relativa a:  

a)    immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;  

b)   immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;  l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del DL n. 34 del 2020;

a)    immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

b)   immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;  

c)    immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Anche tale agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Per i soli immobili di cui alla precedente lettera d) l'IMU non è dovuta anche per gli anni 2021 e 2022. L'efficacia di tale ulteriore agevolazione è, però, subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.  

6)             Dichiarazione dei sostituti d’imposta - proroga del termine per la presentazione

Articolo 10

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770), relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10.12.2020.


DECRETO LEGGE “RISTORI BIS” del  9 novembre 2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

(G.U n.279 del 9.11.2020)

 Entrata in vigore: 9.11.2020 

1)      Agevolazioni del DL “Ristori” estese ad altre attività

Articolo 1, comma 1 – articolo 8, commi 5 e 6

L’elenco delle attività danneggiate dalle misure restrittive adottate per contenere la diffusione del coronavirus, individuato dall’allegato 1 al D.L. n. 137 del 2020, cd. decreto “Ristori”, è stato sostituito con un nuovo, più ampio, elenco di attività individuate dall’allegato 1 al DL n. 149 del 2020 (vedi Tabella 1).

Pertanto, gli operatori che svolgono le attività individuate dal nuovo elenco potranno fruire delle agevolazioni individuate dal D.L. n. 137 del 2020 (“Ristori”) agli articoli:

-       1 - Contributo a fondo perduto per operatori dei settori interessati dalle misure restrittive;

-     8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

-       9 - Cancellazione della 2° rata IMU.

Dette agevolazioni, il cui contenuto resta invariato, sono state illustrate in precedenza.

Con decreti del MISE potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati nell’allegati 1 al decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020 a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020.

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, già precedentemente illustrati. 

2)             Gelaterie, pasticcerie, bar e alberghi - zone arancioni e rosse – incremento del contributo a fondo perduto del D.L. “Ristori”

Articolo 1, comma 2 – articolo 8, comma 6

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:

-       561030-gelaterie e pasticcerie;

-       561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti;

-       563000-bar e altri esercizi simili senza cucina;

-       551000-Alberghi;

con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3.11.2020, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020 è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota del 150% indicata nell'Allegato 1 al D.L. n. 137 del 2020. Per gli operatori che svolgono tali attività, dunque, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020, il contributo è determinato in base al coefficiente del 225% (150% + 50% di 150).

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 

3)             Centri commerciali e produzioni industriali di alimenti e bevande - contributo a fondo perduto del D.L. “Ristori” anche nel 2021

Articolo 1, commi 4 e 5 – articolo 8, commi 5 e 6

Il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n. 137 (“Ristori”) del 2020 è riconosciuto nel 2021 agli operatori:

-       con sede operativa nei centri commerciali;

-       delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande,

interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3.11.2020 (nel limite di spesa di 280.000.000 euro).

Qualora detti soggetti svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al decreto (Vedi Tabella 1), il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020.

Se, invece, detti operatori svolgono come attività prevalente un’attività che non rientra nell'Allegato 1 al decreto, il contributo:

-       spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1.1.2019;

-       è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 (che, come è noto, prevedono l’applicazione di una percentuale del 20%, 15% o 10% - a seconda dell’importo dei ricavi del periodo d’imposta precedente).

Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 11 dell'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020.

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Con decreti del MISE potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati nell’allegato 1 al decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 137 del 2020 a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020. 

4)             Contributo a fondo perduto per operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3.11.2020 – zone rosse

Articolo 2 – articolo 8, commi 5 e 6

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, al 25.10.2020, hanno i seguenti requisiti:

-       hanno la partita IVA attiva;

-       dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto (Vedi tabella 2);

-       hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 D.P.C.M. del 3.11.2020.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25.10.2020.

Per la disciplina del contributo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del D.L. n. 137 del 2020 sopra illustrate.

Disposizioni attuative

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della disposizione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del D.L. n. 34 del 2020.

Con decreti del MISE potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati nell’allegato 2 al decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020.  

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 

5)             Credito d'imposta canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - imprese interessate dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3.11.2020 – zone rosse

Articolo 4 – articolo 8, comma 6

Spetta, anche con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del D.L. n. 137 del 2020 alle imprese che:

-       operano nei settori riportati nell'Allegato 2 al decreto (vedi Tabella 2);

-       svolgono le attività di cui ai seguenti codici ATECO:

Ø  79.1 – attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

Ø  79.11 – attività delle agenzie di viaggio;

Ø  79.12 – attività dei tour operator;

che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3.11.2020,

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 

6)             Cancellazione della 2° rata IMU – estensione a ulteriori attività – zone rosse

Articolo 5 – articolo 8, comma 6

Per il 2020 non è dovuta la 2° rata dell'IMU che deve essere versata entro il 16.12.2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto (vedi Tabella 2), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3.11.2020.

Resta ferma la corrispondente esenzione dalla 2° rata 2020 dell’IMU per:

-       gli immobili dei settori del turismo e dello spettacolo prevista dall’articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020;

-       gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1 al decreto (vedi Tabella 1), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 

7)             Proroga del termine di versamento del 2° acconto per i soggetti che applicano gli ISA – casi in cui si prescinde dalla diminuzione del fatturato

Articolo 6

La proroga al 30.04.2021 del termine relativo al versamento della 2° o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi prevista dalla citata disposizione nei confronti dei soggetti che esercitano:

-       attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 (vedi Tabella 1) e nell'Allegato 2 (vedi Tabella 2) al D.L., aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3.11.2020;

-       l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 3.11.2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

8)             Sospensione dei versamenti tributari

Articolo 7

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

-       ai versamenti relativi alle

Ø ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973,

Ø trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;  

-       ai versamenti relativi all'Iva;  

per i soggetti che:

-       esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

-       esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 (zone arancioni e rosse),

-       operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al decreto (vedi Tabella 2),

-       esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (zone rosse).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.3.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021. 

9)             Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Articolo 15

È stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70.000.000 euro per il 2021, per interventi in favore di:

-       organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266 del 1991;

-       associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000;

-       onlus di cui all'articolo 10 del D.LGS. n. 460 del 1997, iscritte nella relativa anagrafe.  

Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilirà i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome.   

10)             Produzione di prodotti ortofrutticoli – previsto un contributo

Articolo 22

Alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Il contributo:

-       è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020;

-       è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20.000.000 euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.LGS. n. 150 del 2012;

-       è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

-       è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Con decreto del MIPAAF sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del le disposizioni.


TABELLA 1

(ALLEGATO 1 AL DL. N. 149 DEL 2020)

Codice ATECO

%

493210 - Trasporto con taxi

100,00%

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

100,00%

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

200,00%

522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA

100,00%

551000 - Alberghi

150,00%

552010 - Villaggi turistici

150,00%

552020 - Ostelli della gioventù

150,00%

552030 - Rifugi di montagna

150,00%

552040 - Colonie marine e montane

150,00%

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

150,00%

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150,00%

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

150,00%

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

150,00%

561011-Ristorazione con somministrazione

200,00%

561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200,00%

561030-Gelaterie e pasticcerie

150,00%

561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150,00%

561042-Ristorazione ambulante

200,00%

561050-Ristorazione su treni e navi

200,00%

562100-Catering per eventi, banqueting

200,00%

563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina

150,00%

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

200,00%

591400-Attività di proiezione cinematografica

200,00%

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

200,00%

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

200,00%

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

200,00%

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

200,00%

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

200,00%

823000-Organizzazione di convegni e fiere

200,00%

855209 - Altra formazione culturale

200,00%

900101 - Attività nel campo della recitazione

200,00%

900109 - Altre rappresentazioni artistiche

200,00%

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

200,00%

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

200,00%

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie

200,00%

900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

200,00%

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}

200,00%

931110-Gestione di stadi

200,00%

931120-Gestione di piscine

200,00%

931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti

200,00%

931190-Gestione di altri impianti sportivi nca

200,00%

931200-Attività di club sportivi

200,00%

931300-Gestione di palestre

200,00%

931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

200,00%

931999-Altre attività sportive nca

200,00%

932100-Parchi di divertimento e parchi tematici

200,00%

932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili

400,00%

932930-Sale giochi e biliardi

200,00%

932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

200,00%

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200,00%

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca

200,00%

960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}

200,00%

960420-Stabilimenti termali

200,00%

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie

200,00%

493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

100,00%

503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

100,00%

619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point

50,00%

742011-Attività di fotoreporter

100,00%

742019-Altre attività di riprese fotografiche

100,00%

855100-Corsi sportivi e ricreativi

200,00%

855201-Corsi di danza

100,00%

920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

100,00%

960110-Attività delle lavanderie industriali

100,00%

477835-Commercio al dettaglio di bomboniere

100,00%

522130-Gestione di stazioni per autobus

100,00%

931992-Attività delle guide alpine

200,00%

743000-Traduzione e interpretariato

100,00%

561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

50,00%

910100-Attività di biblioteche ed archivi

200,00%

910200-Attività di musei

200,00%

910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

200,00%

910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

200,00%

205102-Fabbricazione di articoli esplosivi

100,00%

 

TABELLA 2

(ALLEGATO 2 AL DL. N. 149 DEL 2020)

47.19.10

Grandi magazzini

200%

47.19.90

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

200%

47.51.10

Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

200%

47.51.20

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

200%

47.53.11

Commercio al dettaglio di tende e tendine

200%

47.53.12

Commercio al dettaglio di tappeti

200%

47.53.20

Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

200%

47.54.00

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

200%

47.64.20

Commercio al dettaglio di natanti e accessori

200%

47.78.34

Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

200%

47.59.10

Commercio al dettaglio di mobili per la casa

200%

47.59.20

Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

200%

47.59.40

Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

200%

47.59.60

Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

200%

47.59.91

Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

200%

47.59.99

Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

200%

47.63.00

Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

200%

47.71.10

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

200%

47.71.40

Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

200%

47.71.50

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

200%

47.72.20

Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

200%

47.77.00

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

200%

47.78.10

Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

200%

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

200%

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

200%

47.78.33

Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

200%

47.78.35

Commercio al dettaglio di bomboniere

200%

47.78.36

Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

200%

47.78.37

Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

200%

47.78.50

Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

200%

47.78.91

Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

200%

47.78.92

Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

200%

47.78.94

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

200%

47.78.99

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

200%

47.79.10

Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

200%

47.79.20

Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

200%

47.79.30

Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

200%

47.79.40

Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

200%

47.81.01

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

200%

47.81.02

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

200%

47.81.03

Commercio al dettaglio ambulante di carne

200%

47.81.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

200%

47.82.01

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

200%

47.82.02

Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

200%

47.89.01

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

200%

47.89.02

Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

200%

47.89.03

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

200%

47.89.04

Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

200%

47.89.05

Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

200%

47.89.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

200%

47.99.10

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

200%

96.02.02

Servizi degli istituti di bellezza

200%

96.02.03

Servizi di manicure e pedicure

200%

96.09.02

Attività di tatuaggio e piercing

200%

96.09.03

Agenzie matrimoniali e d'incontro

200%

96.09.04

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

200%

96.09.09

Altre attività di servizi per la persona nca

200%