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ADEMPIMENTO TS 2020

ADEMPIMENTO TS 2020

La presente comunicazione è redatta da Eureka SRL.

mercoledì 23 dicembre 2020

Prot. Circ. 022-2020/CO-VA

Spett.li Cooperative Associate a

Confcooperative Insubria

                                                                                                                                   Loro sedi

 

Como, 23/12/2020

Spettabili cooperative,

vi ricordiamo che anche per l’esercizio 2020 le strutture accreditate e autorizzate, ricorrendone i requisiti, dovranno provvedere all’invio delle informazioni al “Sistema Tessera Sanitaria” delle informazioni relative alle spese sanitarie, comprese le modalità di pagamento (obbligatorie per tutti i documenti sanitari che non risultino nelle casistiche di esclusione) entro il 31 gennaio 2021.

Detto adempimento (come per gli esercizi precedenti a partire dall’anno fiscale 2015 e come comunicato con le nostre precedenti circolari), salvo diversa comunicazione da parte di ATS, dovrà essere eseguito esclusivamente per via telematica utilizzando i portali “SISTEMA TS” oppure “SMAF” qualora segnalato dalle ATS territorialmente competenti.

Con il Decreto del 19 ottobre 2020, pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, adeguando il tracciato del Sistema tessera sanitaria.

La trasmissione dei dati sopra descritti dovrà essere effettuata:

-   entro il 31 gennaio 2021 per le spese sostenute nell’anno 2020 (adempimento annuale);

-   entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 (quindi adempimento con cadenza mensile a partire da gennaio 2021).

La normativa aggiornata è verificabile sul portale Sistema Tessera Sanitaria con collegamento al seguente link https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-normativa.

Riepiloghiamo comunque i principali riferimenti.

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono tenute a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti. Il fine è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno e consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Con il Decreto Ministero Economia e Finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 270 del 29.10.2020, viene previsto - per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 – l’invio dei dati al Sistema Ts con scadenza entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, con l'aggiunta dei seguenti ulteriori dati: 

-   tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;

-   aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;

-   indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;

-   i dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Si ricorda che, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche (di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (articolo 15, comma 1, D.L. 124/2019).

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie.

Allo stesso modo, dal 1° gennaio 2021 è previsto l’obbligo per i suddetti soggetti - tenuti alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015) - di assolvere l’adempimento tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati al Sistema TS (articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015).

Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie (ad eccezione delle fattispecie escluse dall’art. 1 comma 680 Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020).

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi al 2020 la nostra struttura, per i soggetti che devono caricare il file .xml sul portale Smaf, può provvedere ad elaborare il file excel preventivamente inviato da ATS e debitamente compilato dal Cliente e trasformarlo nel file nel formato .xml conforme alle specifiche della normativa in vigore (scadenza 31/01/2021).

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati mensili relativa al 2021, per esigenze di semplificazione degli adempimenti in capo alla cooperativa, il suggerimento è quello di contattare con anticipo la società software che fornisce i programmi di fatturazione attiva, in modo da trovare la soluzione contabile e fiscale più adatta e funzionale per la generazione delle fatture attive, la registrazione, la trasmissione dei dati al sistema TS e provvedere autonomamente agli invii mensili. 

Naturalmente, su richiesta, Eureka potrà provvedere ad elaborare i files .xml con cadenza mensile anche per i dati da inviare per il 2021. Il costo per ogni singolo invio mensile sarà pari ad Euro 100,00 + iva.

Invitiamo i Clienti interessati a comunicare all’indirizzo e-mail corti.c@confcooperative.it le richieste del servizio per il 2020 (invio annuale) ed eventualmente per il 2021 (mensile).

Distinti saluti.

 

                                                                                                                                                       Il Direttore

                                                                                                                                              (Dr. Michele Piscitelli)

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