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INDICAZIONI PER LE COOPERATIVE SOCIALI

INDICAZIONI PER LE COOPERATIVE SOCIALI

La presente comunicazione è redatta da Eureka SRL, che rimane a disposizione per le eventuali richieste di chiarimenti e supporto.

Chiarimenti in materia di adempimenti pubblicitari in conseguenza del D.Lgs. n. 112/17

mercoledì 30 gennaio 2019

Prot. Info 001-2019

Spett.li Cooperative

Loro sedi


Como, 30/01/2019  

Il ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il Mercato, con circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, offre alcuni chiarimenti in materia di adempimenti pubblicitari cui sono soggette le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, in conseguenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/17. 


LE INDICAZIONI PER LE COOPERATIVE SOCIALI

Nel provvedimento trovano conferma le indicazioni già espresse da Alleanza Cooperative italiane e ICN spa PER LE COOPERATIVE SOCIALI sulla non obbligatorietà degli adeguamenti statutari e sulla facoltatività della redazione e deposito del bilancio sociale in assenza delle Linee Guida previste dal D.Lgs. n. 112.

a. Esclusi obblighi adeguamento statutario

In considerazione dell’acquisto di diritto della qualifica di impresa sociale per le cooperative sociali e della conseguente prevalente applicazione alle stesse della normativa specifica delle cooperative, è escluso per le cooperative sociali l’obbligo di adeguamento statutario alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 112/17.

Rimane fermo quanto già precisato nella circolare ICN spa n. 43/18 (cui si rinvia) per le eventuali modifiche statutarie che le cooperative sociali volessero deliberare al fine di recepire negli statuti le nuove attività richiamate nell’articolo 1 della Legge n. 381/91 come modificata dal D.Lgs. n. 112/17.

b. Rinviato obbligo redazione e deposito bilancio sociale all’approvazione delle corrispondenti Linee Guida

Come già chiarito dal Ministero del Lavoro nella nota direttoriale del 22 febbraio 2018, la redazione e il deposito del bilancio sociale non sono obbligatori per le cooperative sociali fino a quando non saranno emanate le Linee Guida cui l’articolo 9 comma secondo D.Lgs. n. 112/17 rinvia.

Fino ad allora, l’obbligo del bilancio sociale sussiste solo qualora le cooperative sociali vi siano assoggettate in forza di specifiche normative regionali ed alle condizioni ivi già previste riguardo ad eventuali criteri redazionali, tempi per l’assolvimento dell’obbligo e specifiche formalità pubblicitarie.

Rimane ferma la possibilità per le cooperative sociali, laddove non obbligate in forza di specifiche normative regionali, di redigere volontariamente il bilancio sociale, adottando, in questo caso, le forme e le modalità ritenute più opportune. Solo qualora si intenda depositare volontariamente il bilancio sociale presso il Registro delle Imprese, sarà necessario osservare quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 gennaio 2008 contenente le linee guida per la redazione del bilancio sociale delle imprese sociali adottato in forma della previgente disciplina sull’Impresa sociale del 2006, riguardo a criteri per la redazione e tempi per il deposito. 


LE INDICAZIONI PER LE IMPRESE SOCIALI

La circolare in commento offre alcune indicazioni anche rispetto agli adempimenti pubblicitari delle imprese sociali:

a. modalità adeguamento statuti imprese sociali

Il regime alleggerito previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. N. 112/17 per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali “alle nuove disposizioni inderogabili o l’introduzione di clausole che escludono l'applicazione   di   nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria” deve intendersi limitato alla facoltà di deliberare le richieste modifiche statutarie con i quorum previsti per l’assemblea ordinaria in luogo di quelli rafforzati dell’assemblea straordinaria.

Non può quindi escludersi, in quanto contrario al diritto dell’Unione Europea (Direttiva 1132/2017), l’intervento del notaio e la conseguente forma dell’atto pubblico per la relativa delibera assembleare di modifica statutaria.

b. obbligo deposito bilancio d’esercizio e bilancio sociale per imprese sociali neocostituite

A proposito degli atti da depositare al Registro imprese in occasione della richiesta di iscrizione nella sezione speciale, il Ministero dello Sviluppo richiama un parere reso su specifico quesito formulato dalla Camera di Commercio di Lecce.

Quanto previsto dal Decreto Interministeriale 16 marzo 2018 a proposito degli atti e dei documenti che le imprese sociali sono tenute a depositare presso l’ufficio del Registro imprese, tra cui sono richiamati anche il bilancio d’esercizio ed il bilancio sociale, non deve essere inteso come adempimento necessario per il riconoscimento della qualifica di impresa sociale.

All’atto della richiesta di iscrizione nella sezione speciale l’ente deve depositare l’atto costitutivo e lo statuto conformi alle norme settoriali e gli altri atti e documenti, tra quelli richiamati nella disposizione, eventualmente compresenti. Nel caso di atti non ancora esistenti- come per l’ipotesi di bilancio d’esercizio e bilancio sociale di impresa neo costituita- si provvederà al deposito nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento.

 

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