RINVIO A 180 GIORNI DEL TERMINE DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SOCIALI TENUTE ALL’APPROVAZIONE DEI BILANCI D’ESERCIZI RELATIVI AL 2019
L’art. 106 del Decreto in commento (rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”), al primo comma, dispone che “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Viene cioè stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2 (in tema di s.p.a.) e dall’art. 2478-bis (in tema di s.r.l., che richiama l’art. 2364) del codice civile - norme applicabili per rinvio anche alle cooperative modello s.p.a. e modello s.r.l. – è consentito a tutte le società di capitali (comprese le società cooperative) di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Dunque, prendendo a riferimento le società con esercizio coincidente con l’anno solare, si riscontra che le assemblee per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 potranno essere convocate, in prima convocazione, entro il 28 giugno 2020 (considerando che si tratta di anno bisestile e prestando attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica).
Si tratta di una norma speciale, che supera, pertanto, le previsioni e i vincoli imposti dai predetti articoli del codice civile (necessità di previsione statutaria; esistenza di bilancio consolidato, oppure di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società), sancendo la possibilità di fruire, ex lege, del rinvio a 180 giorni, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie.
In sostanza, il legislatore ha puntualizzato in un’apposita disposizione, la facoltà delle società di differire il termine di convocazione delle assemblee deputate all’approvazione dei bilanci d’esercizio relativi al 2019, confermando che l’attuale situazione di emergenza sanitaria epidemiologica da “Coronavirus” e le conseguenti misure d’urgenza adottate nei vari D.P.C.M, per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, costituiscono (ora ex lege) valide ragioni che giustificano il ricorso al maggiore termine (fino a 180 giorni) per la convocazione dell’assemblea di bilancio 2019.
Alla luce della nuova norma, il procedimento di formazione del bilancio d’esercizio 2019 potrà seguire la seguente tempistica (per una società con l’esercizio coincidente con l’anno solare):