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Dal 4 al 5% l’IVA per le cooperative sociali

Dal 4 al 5% l’IVA per le cooperative sociali

Incremento dell’IVA per le cooperative sociali dal 1° Gennaio 2016

mercoledì 25 novembre 2015

Con il via libera dello scorso venerdì del Senato alla fiducia posta dal governo sulla legge di stabilità 2016, che recepisce integralmente il testo votato dalla Commissione Bilancio, si profila l’incremento dell’IVA per le cooperative sociali dal 4% al 5%.

Se il provvedimento non subirà modifiche alla Camera, rappresenterà la definitiva chiusura del contenzioso aperto da tempo con Bruxelles. 

Da tempo l’Unione Europea chiedeva una modifica del regime IVA applicato alle cooperative sociali italiane.

La soluzione adottata – costruita grazie all’azione di Confcooperative – ha evitato soluzioni decisamente più penalizzanti, quali l’incremento dell’aliquota IVA al 10% o al 22% e la totale esenzione dell’imposta che avrebbe comportato la totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti).

La nuova aliquota IVA al 5% debutterà dal 1° gennaio 2016 e sarà aggiuntiva a quelle del 4%, del 10% e del 22%.

L’aliquota al 5% riguarderà le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, in appalto o convenzione, a favore di determinate categorie deboli (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti…). Non sarà più possibile:

- per le prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni optare per il regime di esenzione IVA (il regime IVA sarà solo quello di imponibilità);
- per le prestazioni rese direttamente agli utenti appartenenti alle suddette categorie deboli optare per il regime IVA di imponibilità (il regime IVA sarà solo quello dell’esenzione).

La norma in approvazione alla Camera prevede l’applicazione solo alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dal 1° gennaio 2016. 

Qualora invece le prestazioni siano in funzione di contratti di appalto e convenzioni stipulati entro il 31 dicembre 2015, resterà alternativamente applicabile l’aliquota agevolata del 4% ovvero il regime di esenzione.

Successivamente alla conclusione dell’iter parlamentare forniremo ulteriori precisione in ordine all’applicazione delle nuove disposizioni.

 

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